Decadenza del lavoratore dall’azione d’accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto.
“Le disposizioni di cui all’art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, si applicano anche:… d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto” (T. Napoli, sez. lavoro, 22.11.2016, n. 8572).
Decaduta dal termine per l’impugnazione del presunto licenziamento orale ex art. 6 della L. 604/1966, così come novellato dall’art. 32, co. 3 e 4, della L. 183/2010.
Il rapporto di lavoro, part time, intercorso con la società X -convenuta- si risolveva a fronte delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice. Il servizio casse, cui era addetta la ricorrente, già durante la vigenza del rapporto suddetto, veniva esternalizzato ed affidato alla società Y -anch’essa convenuta-, che, a seguito del venire meno del primo contratto ed in virtù di un accordo sindacale volto a salvaguardare l’occupazione, assumeva la lavoratrice, adibita allo svolgimento di mansioni identiche a quelle precedentemente svolte e presso i locali della società X, in osservanza del richiamato contratto di fornitura di servizi.
Da verbale di conciliazione sindacale, sottoscritto dalla ricorrente, risulta conclusosi il rapporto intercorso con la società X prima dell’assunzione effettuata dalla società Y. Rapporto, quest’ultimo, conclusosi per scadenza del termine contrattuale.Ebbene, il licenziamento orale che ricorrente sostiene esserle stato intimato dalla società Y, avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine decadenziale di 60 giorni, previsto dalla succitata normativa.
Invero, le disposizioni di cui all’art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, secondo quanto previsto dalla L. 183/2010, al terzo comma dell’art. 32, (modificato dalla L. 92/2012 e dall’art. 55, co.1, del D.Lgs. n. 81/2015), si applicano, tra le altre ipotesi, ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro e, ai sensi del quarto comma, lett. d, in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.